@article{eprints3042, journal = {Giornale di diritto amministrativo}, author = {Lorenzo Casini}, pages = {257--265}, publisher = {IPSOA}, year = {2014}, volume = {3}, title = {?Le parole e le cose?: la nozione giuridica di bene culturale nella legislazione regionale}, abstract = {Corte costituzionale, sentenza 17 luglio 2013, n. 194 - Presidente Gallo - Redattore Grossi Le disposizioni della Regione Lombardia che disciplinano le attivit{\`a} e gli interventi di ricerca, raccolta, conservazione e valorizzazione dei reperti mobili e dei cimeli storici che si trovano sul territorio regionale v{\`i}olano l'art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo, Cost., in relazione agli artt. 10, 88 e 90 del d.lgs n. 42 del 2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Soltanto la disciplina statale, infatti, pu{\`o} assicurare, in funzione di tutela (e in considerazione dell?unitariet{\`a} del patrimonio culturale), le misure pi{\`u} adeguate rispetto a questo scopo. La circostanza che una specifica cosa non venga "classificata" dallo Stato come di ?interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico?, e dunque non venga considerata come ?bene culturale?, non equivale ad escludere che essa possa, invece, presentare, sia pure residualmente, un qualche interesse "culturale" per una determinata comunit{\`a} territoriale: restando questo interesse ancorato, in ipotesi, a un patrimonio identitario inalienabile, di idealit{\`a} e di esperienze e perfino di simboli, di quella singola e specifica comunit{\`a}.}, url = {http://eprints.imtlucca.it/3042/} }