%0 Journal Article %@ 1591-559X %A Casini, Lorenzo %D 2014 %F eprints:3042 %I IPSOA %J Giornale di diritto amministrativo %P 257-265 %T “Le parole e le cose”: la nozione giuridica di bene culturale nella legislazione regionale %U http://eprints.imtlucca.it/3042/ %V 3 %X Corte costituzionale, sentenza 17 luglio 2013, n. 194 - Presidente Gallo - Redattore Grossi Le disposizioni della Regione Lombardia che disciplinano le attività e gli interventi di ricerca, raccolta, conservazione e valorizzazione dei reperti mobili e dei cimeli storici che si trovano sul territorio regionale vìolano l'art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo, Cost., in relazione agli artt. 10, 88 e 90 del d.lgs n. 42 del 2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Soltanto la disciplina statale, infatti, può assicurare, in funzione di tutela (e in considerazione dell’unitarietà del patrimonio culturale), le misure più adeguate rispetto a questo scopo. La circostanza che una specifica cosa non venga "classificata" dallo Stato come di «interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico», e dunque non venga considerata come «bene culturale», non equivale ad escludere che essa possa, invece, presentare, sia pure residualmente, un qualche interesse "culturale" per una determinata comunità territoriale: restando questo interesse ancorato, in ipotesi, a un patrimonio identitario inalienabile, di idealità e di esperienze e perfino di simboli, di quella singola e specifica comunità.