TY - JOUR EP - 265 N2 - Corte costituzionale, sentenza 17 luglio 2013, n. 194 - Presidente Gallo - Redattore Grossi Le disposizioni della Regione Lombardia che disciplinano le attività e gli interventi di ricerca, raccolta, conservazione e valorizzazione dei reperti mobili e dei cimeli storici che si trovano sul territorio regionale vìolano l'art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo, Cost., in relazione agli artt. 10, 88 e 90 del d.lgs n. 42 del 2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Soltanto la disciplina statale, infatti, può assicurare, in funzione di tutela (e in considerazione dell?unitarietà del patrimonio culturale), le misure più adeguate rispetto a questo scopo. La circostanza che una specifica cosa non venga "classificata" dallo Stato come di «interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico», e dunque non venga considerata come «bene culturale», non equivale ad escludere che essa possa, invece, presentare, sia pure residualmente, un qualche interesse "culturale" per una determinata comunità territoriale: restando questo interesse ancorato, in ipotesi, a un patrimonio identitario inalienabile, di idealità e di esperienze e perfino di simboli, di quella singola e specifica comunità. ID - eprints3042 A1 - Casini, Lorenzo JF - Giornale di diritto amministrativo SP - 257 UR - http://eprints.imtlucca.it/3042/ TI - ?Le parole e le cose?: la nozione giuridica di bene culturale nella legislazione regionale SN - 1591-559X VL - 3 PB - IPSOA Y1 - 2014/// AV - none ER -