%T ?Le parole e le cose?: la nozione giuridica di bene culturale nella legislazione regionale %P 257-265 %V 3 %I IPSOA %A Lorenzo Casini %L eprints3042 %D 2014 %X Corte costituzionale, sentenza 17 luglio 2013, n. 194 - Presidente Gallo - Redattore Grossi Le disposizioni della Regione Lombardia che disciplinano le attivit? e gli interventi di ricerca, raccolta, conservazione e valorizzazione dei reperti mobili e dei cimeli storici che si trovano sul territorio regionale v?olano l'art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo, Cost., in relazione agli artt. 10, 88 e 90 del d.lgs n. 42 del 2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Soltanto la disciplina statale, infatti, pu? assicurare, in funzione di tutela (e in considerazione dell?unitariet? del patrimonio culturale), le misure pi? adeguate rispetto a questo scopo. La circostanza che una specifica cosa non venga "classificata" dallo Stato come di ?interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico?, e dunque non venga considerata come ?bene culturale?, non equivale ad escludere che essa possa, invece, presentare, sia pure residualmente, un qualche interesse "culturale" per una determinata comunit? territoriale: restando questo interesse ancorato, in ipotesi, a un patrimonio identitario inalienabile, di idealit? e di esperienze e perfino di simboli, di quella singola e specifica comunit?. %J Giornale di diritto amministrativo